Recupero crediti

published on 26/01/2010 10:44
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Il decreto ingiuntivo europeo a un anno dalla sua introduzione - Avvocato Armando Giorgini
Il Regolamento CE n. 1896/2006 ha introdotto, con entrata in vigore a decorrere dal 12/12/08, l’ingiunzione di pagamento europea, quale strumento di recupero dei crediti da far valere nello spazio della Comunità Europea, con l’obiettivo di fornire al creditore una tutela rapida, un titolo esecutivo che può essere fatto valere su tutto il territorio europeo in alternativa ai similari provvedimenti di carattere nazionale.

La novità è di non poco conto, considerato che il titolo non abbisogna di alcun riconoscimento della propria esecutività presso il Tribunale straniero. Non solo, ma le condizioni richieste per la emissione del decreto sono diverse, e più favorevoli per il creditore, rispetto al decreto ingiuntivo italiano.
Ricordiamo qui di seguito alcuni tratti distintivi della procedura di ingiunzione europea, sottolineando innanzitutto che l’ambito di applicazione è limitato a:
  • le sole controversie transfrontaliere, cioè quelle in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adìto.
  • le sole materie civile e commerciale, con esclusione delle materie doganale, amministrativa, relativa alla responsabilità dello Stato nell’esercizio di pubblici poteri, nonché con esclusione delle controversie relative al regime patrimoniale dei coniugi, ai testamenti e alle successioni, alle procedure fallimentari o concorsuali, alla sicurezza sociale e ai crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo in quest’ultimo caso che vi sia stata ammissione del debito e che riguardino debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene.
  • il solo recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data della proposizione della domanda.
La competenza giurisdizionale rimanda alle ordinarie norme di diritto comunitario.
Le condizioni per l’emissione si discostano notevolmente rispetto al decreto ingiuntivo italiano, laddove del diritto che si intende far valere deve essere data prova scritta. Ebbene, nel procedimento europeo è richiesta esclusivamente una descrizione delle prove, anche costituende, poste a sostegno della domanda, siano esse prove scritte, prove testimoniali, perizia o ispezione di cose o luoghi e l’ingiunzione è emessa soltanto in base a informazioni fornite dal ricorrente. Sebbene, contrariamente al principio generale dell’ordinamento italiano in materia di affermazioni delle parti, il ricorrente debba asseverare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. La sanzione peraltro nell’ordinamento italiano non potrebbe essere altra che quella della eventuale condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.pc., che pure è di rarissima applicazione nella pratica giurisdizionale.
Particolarmente spedita è la procedura, che prevede l’inoltro della richiesta attraverso un modulo standard e l’emissione dell’ingiunzione “quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla proposizione della domanda”. Il termine per l’invio dell’opposizione è di ulteriori trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

La disciplina, che introduce delle norme processuali uniche su tutto il territorio europeo, si presenta pertanto particolarmente favorevole, con riguardo in particolare anche ai rapporti italo-tedeschi. Il procedimento consente infatti, da un punto di vista eminente concreto, di:
  • Ottenere un titolo esecutivo definitivo in tempi brevi, ricorrendo al giudice italiano o al giudice tedesco, ove sussista la giurisdizione di uno di questi, o addirittura in determinati casi, scegliere quale dei due fornisca maggiori garanzie di celerità. Si pensi ad esempio al caso di un contratto che coinvolge una controparte avente domicilio in Germania e che debba essere eseguito in Italia.
  • Ottenere il titolo senza necessità di produrre effettivamente le prove scritte, ma semplicemente indicando le stesse con ampia libertà e senza un effettivo potere di riscontro da parte del giudice.
  • Eseguire forzosamente il titolo in uno qualunque dei paesi della CE ove si trovino i beni del debitore, così ampliando decisamente le occasioni di recupero del credito e la perseguibilità dei beni.
  • Ovviare alle disfunzioni e alle lungaggini del sistema giuridico italiano ricorrendo al giudice tedesco o eseguendo forzosamente il titolo secondo la procedura tedesca, di norma molto più veloce ed efficace.
Quanto alla applicazione concreta del regolamento CE sul decreto ingiuntivo europeo nel suo primo anno di applicazione, pur essendosi manifestate alcune problematiche organizzative negli uffici giudiziari italiani (richiesta di pagamento del contributo unificato, pur se il regolamento non ne prevede alcuno; necessità della notifica da parte del ricorrente, pur se il decreto dovrebbe essere notificato a cura della cancelleria) il decreto ingiuntivo europeo si sta lentamente affermando, anche se esso rappresenta al momento una grande opportunità ancora non sviluppata.

Molto più chiara e definita la situazione organizzativa in Germania, ove l’unico tribunale competente su tutto il territorio nazionale è quello di Berlino Wedding (Amtsgericht Berlin – Wedding), nel quale si concentrano tutti gli sforzi organizzativi relativamente alla procedura di decreto ingiuntivo europeo. Il tribunale berlinese, che vede una media di circa 150 domande al mese con tendenza all’aumento, è stato peraltro insignito di un riconoscimento della CE per il particolare sviluppo della modalità informatica di introduzione del procedimento.

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